Accesso civico

(Pubblicato ai sensi dell’art. 5, commi 1,2, D.lgs. n. 33/2013, modificato dal D.lgs. n. 97/2016)

Responsabile della prevenzione della corruzione: Segretario Comunale

Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di San Vito Chietino:

– tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollosanvitochietino@pec.it allegando scansione di un documento d’identità valido;

– tramite posta elettronica all’indirizzo: info@comunesanvitochietino.it allegando scansione di un documento d’identità valido;

– tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di San Vito Chietino, Largo Altobelli, 1 – 66038 San Vito Chietino (Ch);

– direttamente presso l’Ufficio Protocollo allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Scarica qui il modulo per l’istanza di accesso civico

Che cos’è l’accesso civico cosiddetto “semplice”? (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013):
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni tramite la pubblicazione sul sito internet dei dati, informazioni o documenti richiesti e la comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
L’accesso civico “semplice” si differenzia notevolmente dal diritto di accesso cosiddetto “documentale” finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha il diritto di accedere ai dati, documenti ed informazioni detenuti dalla PA, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza

Dove rivolgersi: Comune di San Vito Chietino – Ufficio Protocollo Largo Altobelli, 1 – 660038 San Vito Chietino (Ch); Tel. 0872/61911 Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 – Lunedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Modalità di richiesta del cittadino

La richiesta di ACCESSO GENERALIZZATO: può essere fatta da CHIUNQUE, non è necessaria la MOTIVAZIONE, è GRATUITA.

Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di San Vito Chietino:

– tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollosanvitochietino@pec.it allegando scansione di un documento d’identità valido;

– tramite posta elettronica all’indirizzo: info@comunesanvitochietino.it allegando scansione di un documento d’identità valido;

– tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di San Vito Chietino, Largo Altobelli n. 1 – 66038 San Vito Chietino (Ch);

– direttamente presso l’Ufficio Protocollo allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Scarica qui il modulo per l’istanza di accesso civico generalizzato

 

Procedimento
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). In caso di accoglimento, l’ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Comune deve motivare l’eventuale rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’art. 5‐bis del decreto trasparenza.

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore competente per i dati, documenti e informazioni richiesti.

Contribuzione a carico del cittadino
Non ci sono costi a carico del cittadino

Tempi
La risposta deve essere formulata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta esclusi i 10 giorni di sospensione qualora siano presenti controinteressati.

I rimedi disponibili
Nel caso di mancata risposta dell’amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o totale dell’accesso, il richiedente può presentare richiesta di riesame, utilizzando il modello allegato, indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di San Vito Chietino che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5‐bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .
Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico regionale. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5‐bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.